Art. 9.
(Finalità della pianificazione).

      1. Gli strumenti di pianificazione sono rivolti a regolare le trasformazioni, fisiche o funzionali, del territorio e degli immobili che lo compongono, e a conferire loro coerenza, in relazione sia alla loro collocazione nello spazio che alla loro successione nel tempo.
      2. Gli atti e le azioni delle pubbliche amministrazioni concernenti le trasformazioni di cui al comma 1 devono essere conformi agli strumenti di pianificazione vigente. Fanno eccezione unicamente gli atti assunti nei casi di straordinaria necessità di provvedere, con interventi urgenti,

 

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alla difesa militare o alla sicurezza della nazione, ovvero a prevenire il verificarsi di calamità naturali, di catastrofi e di altri eventi calamitosi, o a rimediare ai suddetti eventi, e comunque nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.
      3. Le facoltà di operare trasformazioni fisiche e funzionali degli immobili possono essere annullate o modificate da sopravvenuti strumenti urbanistici unicamente ove sia intercorso l'ottenimento del provvedimento abilitativo a operare tali trasformazioni e le relative attività abbiano avuto inizio entro un periodo di tempo predeterminato dalle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.